CODICI UNIVOCI FATTURA ELETTRONICA

Ultima modifica 2 agosto 2022

CODICI UNIVOCI FATTURA ELETTRONICA

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Il codice univoco deve essere inserito a cura del fornitore nel campo “Codice destinatario” della fattura elettronica per la fatture messe successivamente al 31/3/2015.
Si precisa infine come, a norma dell’art 25 del D.L. n. 66/2014, il Comune non possa procedere al pagamento di fatture che non riportino il codice identificativo di gara (CIG), tranne nei casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136/2010, e del codice unico di progetto (CUP), quando previsto.

Per i contenuti obbligatori si rimanda al quanto previsto dall’ Allegato “A” del DM 55/2013. Si precisa che questa amministrazione richiede altresì l’indicazione dell’impegno di spesa comunicato ai fornitori ai sensi dell’art 191 del Dlgs 267/2000 che potrà essere inserito nel campo “riferimento amministrazione cliente” e tutti i dati relativi alla cassa previdenziale.

Ulteriori informazioni sulla procedura di fatturazione sono reperibili sul sito htttp://www.fatturapa.gov.it. Si comunica altresì che il Decreto MEF 23/1/2015 introduce l’obbligo di esposizione in fattura dell’assoggettamento dell’operazione fatturata al meccanismo scissione dei pagamenti.

Il sistema è stato pertanto adeguato per permettere l’assolvimento dell’obbligo mediante aggiunta di un valore ( il carattere S) tra quelli ammissibili per il (campo Esigibilità IVA).