Imposta sulla pubblicità

Ultima modifica 26 gennaio 2019

Presupposto impositivo


L'art. 5 del D.lgs. 507/1993 individua il presupposto impositivo nella diffusione di messaggi pbblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive ed acustiche in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.

Soggetto Passivo


A norma dell'art. 6 del D.Lgs 507/1993 è soggetto passivo dell'imposta colui che, a qualsiasi titolo, dispone del mezzo attraverso il quale il messaggi pubblicitario viene diffuso.

Il soggetto passivo e’ tenuto, prima di iniziare la pubblicità’, a presentare al Comune apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità’ e l’ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. 

Per le strade a manutenzione provinciale il soggetto passivo è tenuto a presentare la dichiarazione di cui al precendent epunto, all'ufficio viabilità della provincia di Genova www.provincia.genova.it

La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione di pubblicità’ che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità’ effettuata con conseguente nuova imposizione; 

La dichiarazione della pubblicità’ annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché’ non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta; tale pubblicità’ si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 maggio dell’anno di riferimento sempre che non venga presentata denuncia di cessazione.
 

Determinazione del tributo


In base all'art. 3 del Dlgs. 507/1993 il comune disciplina le modalità di effettuazione della pubblicità.

L'art. 7 del D.lgs. 507/1993 stabilisce che l'imposta si applica in relazione alla superficie della minima figura piana geometrica indipendentemente dal numero di messaggi in essa contenuti.

Il comma 1 bis dell'art. 17 del D.lgs. 507/1993, modificato dall'art. 10 c1 lettera C della L. 448/2001 prevede che <<..L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.>>

Ogni anno il Comune delibera le tariffe dell'imposta