Autocerficazioni

Ultima modifica 31 gennaio 2019

Per effetto della legge 183/2011, art. 15 - per le pubbliche amministrazioni o gli enti e i privati che gestiscono pubblici servizi (ASL, INPS, Aziende di fornitura servizi quali gas, acqua, elettricità e telefonia), è fatto divieto di richiedere ed accettare certificazioni. Per tali soggetti è sufficiente presentare l'autocertificazione (vedi l'apposita sezione del sito, con tutti i fac - simile) o in alcuni casi la semplice presentazione di un documento di identità. Il rifiuto di accettare l'autocertificazione da parte di organi della Pubblica Amministrazione è violazione dei doveri d'ufficio, perseguibile e sanzionabile.

Se invece è richiesta da un privato (Banca, Posta, Notaio ecc.) la certificazione anagrafica è soggetta all'imposta di bollo. Questo significa che chi richiede la certificazione deve consegnare all'Ufficio Anagrafe una marca da bollo da Euro 16.00.

Il costo delle certificazioni anagrafiche è di 0,52 Euro (0,26 se in esenzione dal bollo) e di euro 5,16 per ogni nominativo ricercato nel caso il certificato richieda ricerca d'archivio (2,58 se in esenzione dal bollo).

Le certificazioni anagrafiche, limitatamente alla residenza ed allo stato di famiglia, possono essere rilasciate sia all'interessato sia a chiunque ne faccia richiesta; in questo ultimo caso il richiedente deve essere identificato, come disposto dal Ministero dell'Interno, ed i suoi dati annotati nel registro delle certificazioni.

Tutte le altre certificazioni, diverse dalla residenza o dallo stato di famiglia, e riguardanti tutte le notizie che risultano dalla scheda anagrafica (esclusi professione e titolo di studio, che non sono mai certificabili da parte dell'Anagrafe) possono essere rilasciate solo al diretto interessato.