addizionale comunale all'IRPEF

Ultima modifica 17 gennaio 2024

In attuazione di quanto disposto dall’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 30/04/2010 è stata confermata l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF , per l’anno 2010, nella misura dello 0,8%

Esenzioni per particolari categorie di soggetti

Nell’ambito delle esigenze di tutela delle fasce economicamente più deboli, la soglia di esenzione dall’addizionale comunale IRPEF per i soggetti in possesso dei seguenti requisiti reddituali:

  • redditi da pensione, IMPONIBILI annui dichiarati, sino a 12.000 €;
  • redditi, IMPONIBILI annui dichiarati, sino a 12.000 € costituiti per almeno l'80% da lavoro dipendente.

Per le finalità di cui in premessa di interpretare e integrare l’art 3 del vigente Regolamento comunale per la disciplina della compartecipazione dell’addizionale I.R.PE.F. come nella seguente versione, che sostituisce a tutti gli effetti di legge la precedente versione regolamentare:

<< il reddito imponibile ai fini IRPEF è esente sino alla soglia di € 12.000,00 (dodicimila) qualora vi concorrano, in qualsiasi misura percentuale, redditi da pensione >>

<<redditi, annui dichiarati imponibili ai fini IRPEF, sino ad €   12.000,00 (dodicimila) costituiti per almeno l’80% da lavoro dipendente >>

Come si paga

L'addizionale comunale all'IRPEF viene calcolata e trattenuta automaticamente dal datore di lavoro (per i dipendenti) e dall' INPS (per i pensionati)

Per gli altri contribuenti con redditi diversi dal lavoro dipendente il calcolo deve essere effettuato in sede di dichiarazione dei redditi e il versamento va eseguito sul modello F24
 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO_Delibera copia uso amministrativo_61(1)
17-01-2024
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